Perdita durevole di valore delle immobilizzazioni: le novità
La disciplina della perdita durevole di valore di un’immobilizzazione trae origine dall’articolo 2426, comma 1, n. 3, cod. civ., il quale, dopo aver definito ai nn. 1 e 2 i criteri di rilevazione inziale e la procedura di ammortamento, stabilisce che “l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento”.
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